Art. 2.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni, il consiglio di presidenza della giustizia tributaria determina il numero delle sezioni di ciascuna commissione tributaria adeguandolo alle reali esigenze della giustizia tributaria. Per ciascuna commissione tributaria il numero delle sezioni non può essere inferiore a due né superiore a venti. A ciascuna sezione sono assegnati un presidente, un vicepresidente e quattro giudici tributari.
      2. Qualora presso alcune commissioni tributarie il numero di giudici ad esse addetto dovesse superare l'organico determinato, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ove possibile, procede anche d'ufficio al trasferimento dei giudici in soprannumero, cominciando dai più giovani di età, assegnandoli ad altra commissione tributaria situata nella stessa regione o, in deroga all'obbligo di residenza di cui all'articolo 7,

 

Pag. 5

comma 1, lettera f), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in una regione limitrofa.
      3. A integrazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per la nomina a magistrato tributario è sempre necessario il possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.